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Trasparenza
AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
Il presente Avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei
Clienti.
L'Avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal D.Lgs.
n.385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia e non riguarda
la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari disciplinata dal D.Lgs. n.58/1998 (Testo Unico Finanza) e dalle disposizioni
della Consob.
SEZIONE I - I DIRITTI
Il Cliente ha diritto di:
- avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i Fogli informativi, ove obbligatori, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- ricevere un esemplare del contratto, pronto per la stipula, prima della sua sottoscrizione fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto;
- ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto;
- di ricevere dalla banca, per i contratti che lo prevedono, con preavviso minimo di 30 giorni, le comunicazioni di "Proposta di modifica unilaterale del contratto" in forma scritta, contenente l'indicazione delle variazioni, qualora sussista giustificato motivo;
- di recedere dal rapporto, in tali ipotesi di variazione delle condizioni, entro 60 giorni dalla comunicazione di modifica unilaterale;
- di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione alla Banca con un preavviso di almeno 6 mesi.
SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti o negozialmente concordati, a pena di nullità
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla Sede o dalle dipendenze della Banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e degli eventuali fogli informativi obbligatori relativi all'operazione o servizio offerto
- la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa in qualunque momento e senza necessità di preavviso
- l'obbligo di concordare per iscritto, a pena di nullità, ogni patto aggiuntivo o modificativo del contratto precedentemente stipulato
SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Banca e la Clientela in merito
all'interpretazione o all'esecuzione del contratto devono essere risolte, in prima istanza, secondo un procedimento amichevole con l'obiettivo di raggiungere la composizione stragiudiziale della controversia in un tempo ragionevole, tenendo comunque conto, in primo luogo dell'esigenza primaria di mantenere la continuità dell'attività oggetto del contenzioso. Il Regolamento della Procedura è previsto in ogni contratto stipulato dalla Banca e forma oggetto di una apposita clausola contrattuale.
Inoltre, UniCredit Credit Management Bank S.p.A. aderisce all'Accordo interbancario sull'istituzione dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman bancario ed alle procedure di reclamo e composizione ivi previste, il cui regolamento è a disposizione di chi che ne faccia richiesta.
La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman - Giurì bancario.
Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a: UniCredit Credit Management Bank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami - Piazzetta Monte n. 1 - 37121 Verona.
L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti.
Se la Banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si
impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) può presentare un ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario,Organo collegiale composto da 5 membri, con sede in Via Quattro Novembre n. 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario va presentato entro un anno dall'invio della
contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documenti utili. L'Ombudsman - Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.
Le controversie per cui è competente l'Ombudsman - Giurì bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione viene adottata entro termini prestabiliti.
Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman - Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di
investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
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