Home > Studi e ricerche > Pubblicazioni > Redazionali > I crediti dell'attivo fallimentare: valore da recuperare

Invia ad un amico

I crediti dell'attivo fallimentare: valore da recuperare

All'indomani della novellazione apportata ad una legge che vantava la vereconda età di 63 anni molte sono ancora le tematiche inerenti la disciplina fallimentare che attendono una completa rivisitazione ed un necessario adeguamento alle mutate esigenze economiche che vedono la gestione delle crisi di impresa come un aspetto impreteribile dello sviluppo imprenditoriale di un Paese.

Inoltre permangono alcuni argomenti che non sono stati affrontati in sede di riforma ma, a onor del vero, non trovarono posto neanche all'interno della prima architettura legislativa sulla materia. Il tema in questione si riferisce a quali modalità attuare per una gestione efficace di quella parte dell'attivo fallimentare oestituita chi crediti che il fallito vanta nei confronti di terzi debitori Si tratta di crediti di varia natura, Il più delle volte parcellizzati sul territorio, che influiscono non p000 sui tempi di chiusura delle procedure cancorsuali e invece, se ben gestiti, potrebbero garantire un introito maggiore per la Curatela ed assicurare un mente attivo più ampio da ripartire tra creditori insinuati.

Il curatore fallimentare lamenta da sempre l'esistenza di numerose criticità nel recupero di queste poste attive, ohe di fatto il più delle volte lo porta a proporre al Giudice Delegato la rinuncia alle attività di esazione. giustificando la propria richiesta adducendo a seconda dei casi: costi eccessivi, la difficofta nel rintracciare il debitore, la scarsa documentazione contabile et similia, Vi è da aggiungere che nella maggior parte delle volte, se non sempre, l'unica strada percorsa dal curatore é la via giudiziale non avendo modo. né tempo e tanto meno strumenti per gestire il recupero secondo logiche diverse e sicuramente più profittevoli. In effetti le attività di riscossione dei crediti, siano essi di natura bancaria o commerciale, garantiti o non assistiti da alcun gravame, richiedono l'adozione di un modello di gestione dinamico e pro-attivo, basato prevalentemente sulla valutazione ed il rnonitoraggio del grado di ricuperabilità nonché in larga parte sull'accordo stragiudiziale con il terzo debitore, a risparmio di costi e tempi.

Una efficace gestione dei crediti ai fini di recuperasi estrinseca pertanto attraverso il compimento di azioni di carattere stragiudiziale di diretto contatto con il soggetto debitore e, solo ove se ne rawisi la necessita, ricorrendo alla tutela giurisdizionale attraverso l'esercizio di azioni espropriative del patrimonio dell'obbligato. Si tratta pertanto di un'attività specialistica, per lo svolgimento della quale risulta conveniente, per il fallimento e nell'interesse dei creditori, ricorrere alla collaborazione di un'organizzazione specializzata in tale attività

Il conferimento dell'incarico di gestire i crediti già esisterti nel patrimonio del 'Alto, nonché quelli che comunque al fallito dovessero pervenire in pendenza della procedura concorsuale, ad una società -esperta

del settore-, dal punto di vista giuridico-processuale è ampiamente percorribile.

A tal riguardo l'art. 32 della legge fallimentare, che tra l'altro non ha costituito oggetto di novella, dispone che il Curatore non può delegare a terzi le attribuzioni del proprio ufficio, "tranne che per singole operazbM e previa autoriziazlone del Gludbe Delegato". Lo stesso articolo, al comma secondo, aggiunge che il Curatore, su autorizzazione del Giudice Delegato possa "farsi coadiuvare da tecnici o na altre persone retrlbulte- setto la propria responsabilità.

Questa necessità di ausilio ricorre in tutte quelle ipotesi in cui il Curatore, dovendo attendere a compiti complessi e gravosi che per qualità e quantità non possono essere svolti soltanto dallo stesso, viene autorizzato ad avvalersi di teonici o di altre persone per occuparsi di determinati aspetti della procedura, Il conferimento di un mandato alla gestione dei crediti del fallimento ad un intermediario specializzato si oonfigura proprio come un'attività specialistica integrativa dell'attività del Curatore, svolta nell'interesse del fallimento

Con riferimento alle modalità di conferimento del mandato, il Curatore propone apposita istanza al Giudice Delegato nella quale ohiede di essere autorizzato ad awalersi, per il recupero dei crediti del fallimento. della collaborazione di un intermediario specializzato, L'onere economico di tale attribuzione è posto a carico della massa fallimentare e viene quantificato in proporzione agli incassi realizzati. La richiesta di autorizzazione potrà estendersi anche allo "stare in giudizio' per l'eventuale recupero coattivo, e alla possibilità di nominare uno o più difensori.

Le banche, in questa attività di gestione specialistica del recupero dei crediti vantati dalla Curatela, appaiono i maggiori esperti per antonomasia e i migliori partner al quale rivolgersi.

UGC Banca, società del Gruppo UniCredit specializzata nelle gestione dei crediti insoluti, è al momento l'unico istituto di credito ad offrire alle procedure concorsuali il suo servizio di gestione e a mettere a disposizione delle curatele fallimentari l'esperienza acquisita in questo settore. Sono infatti numerose le collaborazioni che UGC ha avviato proficuamente con le Sezioni Fallimentari dei Tribunali italiani.

Scarica "I crediti dell'attivo fallimentare: valore da recuperare" (309.03 Kb)

Il documento non è accessibile secondo quanto stabilito dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 ma le stesse informazioni sono contenute all'interno di questa pagina.